Non è possibile valutare un intervento sul salario minimo senza conoscere i dettagli di un testo normativo definito. La Direttiva Europea 2022/2041 del 19 ottobre 2022, non ci impone una legge, rappresenta un indirizzo, ci dice che occorre riportare al centro il lavoro di qualità ed occuparci di portare le retribuzioni a consentire una vita dignitosa per tutti i lavoratori.  Occorre, infatti,  evidenziare quali sono i rischi per il “Nostro” legislatore di avventurarsi verso una legge sul salario minimo, sia per le ricadute sul nostro Ordinamento Giuridico che per quanto riguarda le inevitabili ripercussioni sul  modello di relazioni industriali che regola la contrattazione collettiva nel nostro Paese. Anche per coloro che guardano alla introduzione di un salario minimo con interesse, una proposta di questo tipo solleva rischi e seri dubbi. Le implicazioni più gravi riguardano intanto il contrasto di un tale intervento con l’art 39 della Cost, in quanto esproprierebbe l’autonomia collettiva della sua specifica funzione, quella di determinare la retribuzione di categoria. Sarebbe poi l’occasione per fuggire dai CCNL per tutte quelle imprese non sindacalizzate che dovendo corrispondere per legge un certo salario, sarebbero indotte a sottrarsi ai vincoli normativi del CCNL di quella data categoria non applicandolo. Inoltre , alla legge che disciplinerebbe tale salario minimo, servirebbero in seguito periodici decreti del Ministero del Lavoro attuativi e/o di adeguamento di tale minimo. Ciò determinerebbe senza dubbio un sicuro blocco dei rinnovi dei CCNL.

La Corte di Cassazione con la sentenza n.27713, del 2 ottobre 2023, ha tuttavia recentemente  superato un Contratto Collettivo, quello dei Vigilantes, il quale non garantiva un salario proporzionato e sufficiente, arrivando così a stabilire la paga minima. La Corte di Cassazione ha , in estrema sintesi , affermato che se il contratto viola i  principi dell’art. 36 Cost, il giudice ha il dovere di intervenire. Non va dimenticato altresì, che si tratta di un principio e sono i giudici di merito che poi lo debbono tradurre in applicazioni concrete: questi ultimi sono molto divisi sul punto, è bene ricordarlo. Il sindacato non esce depotenziato da questa sentenza è semplicemente  affermato dalla Cassazione che il sindacato non è escluso dal controllo giurisdizionale sulla sufficienza della retribuzione e sulla sua proporzionalità.

La domanda da porsi è chi sia a dover stabilire il salario minimo: Il sindacato, l’azienda, la Giurisprudenza, la Cassazione, la Politica? Nel nostro Ordinamento è chiaramente il Contratto Collettivo di lavoro a dover stabilire il giusto stipendio per il lavoratore frutto della negoziazione tra sindacato ed aziende di categoria. La sentenza della Cassazione non potrà che far aumentare il contenzioso. Tuttavia sarà un contenzioso che avrà ad oggetto i salari di lavoratori come quello che è stato indagato dalla Cassazione. Si tratta di pochissimi casi perché il fenomeno dei CCNL cosiddetti “sotto soglia” è limitatissimo. Nel Sistema Confindustria tutti i CCNL sono al di sopra anche delle proposte di legge che attualmente circolano sul salario minimo ed in Europa non ci sono modelli di relazioni industriali come il nostro. Non dimentichiamo che anche i sindacati sono tutelati dalla Costituzione con l’art 39. D’altro canto, la Costituzione  nello stabilire una retribuzione dignitosa per i lavoratori,  a stretto rigore,  non rinvia espressamente alla contrattazione collettiva per individuarla. Va sottolineato, tuttavia, che  dagli anni 50 ad oggi  il principio, direi giustamente,  affermato dalla Giurisprudenza sulla giusta retribuzione è che debba essere compito della contrattazione collettiva determinarla. Ulteriore domanda da porsi  è in che modo il giudice può stabilire  la sufficienza della retribuzione? La stessa Cassazione lascia comprendere che una legge sul salario minimo  dovrebbe essere sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale  se la soglia stabilita non dovesse rispettare i principi di proporzionalità e sufficienza dell’art 36 Cost. Una soglia che se valida oggi  non lo sarà di certo tra tre, quattro anni. Dagli anni cinquanta  ad oggi la giurisprudenza ha assolto bene alla funzione di  consentire al lavoratore di adire il giudice e pretendere che gli si applicasse il Contratto Collettivo della sua categoria  anche se l’azienda non aveva aderito. Senza considerare che la tariffa oraria fissata dal legislatore potrebbe diventare un parametro sostitutivo e non aggiuntivo poichè consentirebbe alle imprese, soprattutto quelle meno strutturate e senza presenza sindacale di non tenere conto per nulla   della contrattazione collettiva e dei trattamenti retributivi che oggi hanno invece per giurisprudenza consolidata una applicazione generalizzata verso tutti i datori di lavoro. La vera  questione è che  la fissazione per legge del salario minimo svuoterebbe la funzione economica della contrattazione collettiva. Il tema quindi è quale sia  la funzione della rappresentanza sindacale tra politica , Stato , Corpi intermedi . Si crede davvero di risolvere il problema dei bassi salari con un decreto? Sarebbe il caso di rilanciare come negli anni 70, con il varo dello Statuto dei Lavoratori  di Gino Giugni, una legislazione di supporto alla contrattazione collettiva. Insomma guardare al problema complessivo non al dettaglio (il salario minimo) , ma porsi il problema di rinnovare uno Statuto dei Lavoratori non più rispondente ai mutamenti socio/ economici attuali e rivederlo in una ottica di Statuto dei lavori, facendo in modo di tutelare quelle  forme e modalità di lavoro che attualmente sfuggono alle regole.

La politica dovrebbe farsi carico di impostare riforme sistematiche , ampie, lungimiranti  ed evidenziare quale sia  la visione del Paese che si vuole avere da qui ai prossimi 5/10 anni,  individuando e programmando una  politica industriale stanziando fondi adeguati che permettano alle imprese il non facile compito di “creare” lavoro.


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