Le Cooperative di Comunità nascono dal basso, dal bisogno di ripensare i territori e le comunità delle Aree Interne a rischio di spopolamento. E’ un fenomeno di cittadinanza attiva che diventa impresa. Le “Comunità Custodi” attraverso le Cooperative di Comunità si organizzano in forma imprenditoriale; non si tratta più di volontariato, si offrono servizi, beni, si crea lavoro per rispondere ai bisogni di una Comunità in un determinato territorio; azioni sostenibili socialmente diventano anche sostenibili economicamente. Sono atipiche in quanto non rientrano tra quelle disciplinate dalla Legge Nazionale; trovano fondamento nell’Art. 45 della Costituzione, che “(…) riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità” . Nell’Art. 118 della Costituzione troviamo, invece, il fondamento degli interventi legislativi delle Regioni, che, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconoscono il “fenomeno” delle Cooperative di Comunità, sostenendone lo sviluppo e la loro valorizzazione, come forme associative imprenditoriali provenienti dalla autonoma iniziativa dei cittadini, volte allo svolgimento di attività di interesse pubblico o di utilità sociale, considerate strumenti di sviluppo economico integrato tra soggetti pubblici e privati (Legge Regione Lazio 1/2021).
Molte Regioni hanno riconosciuto nelle Cooperative di Comunità una forma moderna associativa, attraverso la quale creare nuove opportunità di reddito e rafforzare il tessuto economico locale e sociale delle Comunità; in esse vi è il ritorno dell’interesse verso la Comunità e il ruolo produttivo dei Cittadini; sono realtà multistakeholders, poiché la componente sociale è molto diversificata: persone fisiche, imprese, associazioni no profit, Enti Locali e altri Enti Pubblici.
Le Leggi Regionali, nell’individuare le caratteristiche delle Cooperative di Comunità, presentano dei punti in comune. Riguardo agli obiettivi, le Cooperative di Comunità favoriscono lo sviluppo e il rafforzamento delle Comunità Locali, sviluppando attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi dalla e per la Comunità, valorizzando beni comuni, tradizioni culturali, risorse territoriali, con il conseguente rafforzamento della coesione sociale e della compartecipazione dei membri della Comunità. Riguardo allo scambio mutualistico, le Cooperative di Comunità possono essere costituite in forma di cooperative di produzione e lavoro, di conferimento, di utenza, sociali o miste. In merito alle finalità centrali sono la valorizzazione del territorio, la tutela delle culture e delle tradizioni locali, il contrasto ai fenomeni di abbandono e di spopolamento, lo sviluppo dell’economia, la coesione e la solidarietà sociale, la produzione di beni e servizi rivolti al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini.
Riguardo alla compagine sociale, considerando lo scambio mutualistico realizzato, possono essere soci delle Cooperative di Comunità: persone fisiche, persone giuridiche, le organizzazioni del terzo settore, Enti Locali ed Enti Pubblici nel cui territorio opera la Comunità. I soci devono avere un legame forte con il territorio di riferimento circoscritto (residenza, sede, domicilio, proprietà, lavoro). La Cooperativa di Comunità deve operare prevalentemente in aree montane o aree interne a rischio di spopolamento, rientranti nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo delle Aree Interne del Paese (SNAI) o nelle aree di cui all’art. 1, comma 2, della Legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure a sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni); oppure in zone caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico o di criticità ambientale, quali aree metropolitane o periferie urbane e periurbane degradate caratterizzate da minore accessibilità sociale, economica e di mercato, che si traduca in rarefazione dei servizi, dispersione scolastica e presenza di marginalità sociali: tali contesti possono essere individuati secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2, comma 2, dell’Allegato al DPCM 15 ottobre 2015 (Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate). La natura della Cooperativa di Comunità può essere di utenti, di lavoratori, di imprese, o mista. La causa giuridica è di promozione dell’autorganizzazione dei cittadini di un determinato territorio, attraverso lo svolgimento di una attività economica volta alla massimizzazione del benessere comunitario. Infine, l’oggetto sociale è costituito da attività legate ai bisogni del territorio, trattandosi di prestazioni e servizi a favore della collettività.
Le Cooperative di Comunità, quando vengono costituite nella forma della cooperativa sociale, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali, quindi, possono essere qualificate come ETS, ed essere ammesse agli istituti giuridici di partenariato tra enti no-profit e Pubblica Amministrazione, previsti dall’art. 55 del Codice del Terzo Settore, funzionali alla realizzazione di obiettivi di interesse generale alternativi alle logiche di mercato ( Sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2020).
Le Cooperative di Comunità sono un modello di innovazione sociale dove i cittadini sono produttori e fruitori di beni e servizi; mettendo a sistema le attività di singoli cittadini, imprese, associazioni e istituzioni, creando sinergia e coesione in una comunità, si risponde ad esigenze plurime di mutualità (Legge regionale Lazio 3 marzo 2021, n. 1 recante “Disposizioni in materia di Cooperative di Comunità”).
Avv. Olga Simeoni PhD libera professionista esperta in diritto agroalimentare.

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