Ecco alcune mie riflessioni in tema di riforma della giustizia civile che ho maturato da tempo, in quarantacinque anni di militanza forense.
A mio avviso ci si deve orientare verso una riforma semplice e coraggiosa che, sinteticamente può riguardare i seguenti punti:


1) Abolizione dell’appello, o meglio, per paradosso, potremmo dire abolizione del primo grado di giudizio. Il giudice monocratico non garantisce una giustizia uniforme, troppe volte ho assistito alla triste realtà di vedere cause analoghe decise in maniera totalmente difforme da due giudici dello stesso Tribunale. Il primo grado deve tornare ad essere collegiale.
Diverso problema è quello della giustizia bagatellare dove può rimanere il giudice unico.
anche onorario.
Se il giudice dell’appello deve dare maggiori garanzie rispetto al primo grado non c’è ragione per cui non debba essere un giudice collegiale ad affrontare esso stesso il primo
grado di giudizio.


2) Estensione a tutti i giudizi civili del rito del lavoro. Va precisato che, a ben vedere, la concreta pratica del processo del lavoro si risolve in una pluralità di udienze (non una sola udienza come invece astrattamente previsto); insomma nella pratica siamo di fronte a un
“non rito” che comunque consente una assoluta flessibilità, senza termini e scadenze per memorie e repliche; consentendo al giudice istruttore e relatore di svolgere il ruolo (come si verifica nei regimi anglosassoni) di manager del processo, potendo in ogni fase richiedere memorie illustrative sui punti che necessitano di particolare approfondimento.
Il rito del lavoro dovrebbe, comunque, essere depurato della previsione della immediata lettura del dispositivo, impraticabile qualora la causa presentasse problemi giuridici complessi. Infatti, in presenza di un collegio, la decisione per essere effettivamente collegiale necessita di una fase di comune approfondimento, cosa questa che contrasta con la previsione di una immediata lettura del dispositivo all’esito della contestuale camera di consiglio, che potrebbe essere anche differita.


3) L’abolizione dell’appello dovrebbe avere come contrappeso una maggiore estensione delle ipotesi di revocazione attualmente limitate, oltre alle ipotesi di nullità e dolo, a riscontri limitati a fatti già dedotti ovvero insorti successivamente. Si dovrebbero ammettere come motivi di revocazione ogni e qualsiasi erroneo accertamento della verità dei fatti.
Si potrebbe anche pensare a riesumare una prassi in uso nei Tribunali del Regno delle due Sicilie, dove il collegio, all’esito della camera di consiglio, sottoponeva agli avvocati la proposta di decisione, cosi da raccogliere le loro ultime deduzioni che avrebbero potuto consentire anche un ripensamento alla Corte.


4) Il giudizio di Cassazione andrebbe riportato anche alla censura del vizio di motivazione.
Oggi è paradossale leggere lunghe sentenze della Cassazione tutte incentrate su problemi di ammissibilità, anche quando è palese l’errore motivazionale della sentenza d’appello.


5) Si può pensare anche alla introduzione di figure mutuate dal processo amministrativo, come la sospensiva che con provvedimento presidenziale consente l’intervento anche in ventiquattr’ore per essere poi validato nell’udienza di discussione innanzi al collegio.


Invece l’attuale ricorso all’art. 700 c.p.c. si risolve normalmente in un giudizio che richiede una pluralità di udienze spesso non dissimile dal giudizio ordinario.
Si tratta di poche idee semplici ma risolutive, basti pensare che nei giudizi civili si perdono non meno di quattro anni per un giudizio d’appello nella maggior parte dei casi totalmente inutile, e quando la sentenza viene riformata in molti casi risulta più dotta ma anche più ingiusta.


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